Inviato esito
CUC - Comune di Fano
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Gara #1276
Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione, per conto del Comune di Piandimeleto, del servizio di gestione della Casa di Riposo Anziani Gianfranco Valeriani in Piandimeleto, via Anton Ladavac n.38Informazioni appalto
13/12/2024
Aperta
Servizi
€ 1.050.000,00
VALERIANI MASSIMILIANO
Categorie merceologiche
853111 - Servizi di assistenza sociale per persone anziane
Lotti
Inviato esito
1
B4D24ED5E6
Qualità prezzo
Procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.lgs. 36/2023, per l’affidamento in concessione, per conto del Comune di Piandimeleto. del servizio di gestione della Casa di Riposo Anziani Gianfranco Valeriani in Piandimeleto, via Anton Ladavac n.38
La concessione ha ad oggetto la gestione globale, a totale responsabilità giuridica ed economica del Concessionario e con rischio operativo a suo carico, della struttura socio- residenziale per anziani di proprietà comunale sita in Piandimeleto, Via Anton Ladavac, 38 per l’erogazione di tutti i servizi sociali e alberghieri meglio individuati nel Capitolato Tecnico Prestazionale. La capacità ricettiva massima della struttura è di n.23 posti letto relativi a:
- Casa di Riposo (CR) per ospiti autosufficienti e parzialmente autosufficienti i quali per condizioni socio-relazionali non hanno la possibilità e/o non intendono vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare e richiedono servizi di tipo comunitario e collettivo.
€ 1.050.000,00
€ 729.958,78
€ 0,00
€ 1.050.000,00
determinazione n.554 del 08.04.2025
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 01268840418 | COOPERATIVA SOCIALE IL SESTANTE A R.L. |
Seggio di gara
Convenzione CUC
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Di Sauro | Immacolata | Presidente |
| Gregorini | Elena | Testimone |
| Carfi | Paola | Testimone |
Commissione valutatrice
Determina n.158 del 06/02/2025
06/02/2025
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785.65 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Galdenzi | Roberta | Presidente |
| Torelli | Angela | componente |
| Valeriani | Massimiliano | componente |
Scadenze
14/01/2025 12:00
24/01/2025 12:00
28/01/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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1.17 MB | |
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1.86 MB | |
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16.69 kB | |
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38.30 kB |
Chiarimenti
17/12/2024 10:30
Quesito #1
Si richiede il nominativo dell'attuale ente gestore.
02/01/2025 18:11
Risposta
L’attuale gestore della struttura denominata Casa di Riposo per Anziani “Gianfranco Valeriani” sita in Piandimeleto in Via Anton Ladavac, 38 è: Cooperativa Sociale il Sestante a r.l. corrente in Via Europa 4 - Mercatello sul Metauro (Pu) C.F./P.Iva 01268840418.
19/12/2024 15:28
Quesito #2
1. In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale (richiesti nel disciplinare) segnatamente al fatturato specifico nei servizi analoghi si chiedono chiarimenti relativamente alla clausola stringente per cui l’operatore economico deve “aver regolarmente gestito almeno un servizio in concessione o in appalto a quello oggetto di concessione, per almeno 24 mesi continuativi nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara in favore di un soggetto pubblico o privato di importo non inferiore a euro 1.200.000,00 al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge”. Il tutto nel presupposto che la sua espressa condizione escludente sembrerebbe non conforme al criterio della proporzionalità di cui all’art. 100 comma 2 del D.lgs 36/2023.
2. Si chiede se l'asseverazione del P.E.F. di cui alla lettera d) del punto 17, possa essere fatta anche da un semplice Revisore Contabile abilitato iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il MEF o se, al contrario, debba essere fatta ESCLUSIVAMENTE da un Istituto di Credito o da una società di revisione abilitata, come sembrerebbe essere scritto sul bando.
2. Si chiede se l'asseverazione del P.E.F. di cui alla lettera d) del punto 17, possa essere fatta anche da un semplice Revisore Contabile abilitato iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il MEF o se, al contrario, debba essere fatta ESCLUSIVAMENTE da un Istituto di Credito o da una società di revisione abilitata, come sembrerebbe essere scritto sul bando.
02/01/2025 18:12
Risposta
1. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sopra riportata, si rappresenta che il requisito previsto dall’art. 6.3 let. a) del bando disciplinare di gara è conforme a quanto espresso dall’art. 100 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023.
Lo stesso requisito, in ossequio al chiaro disposto di cui all’art. 10 comma 3 del citato codice (“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo
presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.”) a quanto espresso dagli art. 4 (“1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.”) e 3 (“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”) del medesimo codice, ma anche in base ad una mera interpretazione letterale, può essere così esplicitato:
Si precisa che per soddisfare tale requisito, il contratto deve avere una durata di almeno 24 mesi consecutivi, deve essere stipulato con un soggetto pubblico o privato e l’importo di euro 1.200.000,00 può essere raggiunto nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara.
2. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sopra riportata, si conferma il chiaro disposto indicato alla let. d) dell’art. 17 del bando disciplinare di gara.
Lo stesso requisito, in ossequio al chiaro disposto di cui all’art. 10 comma 3 del citato codice (“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo
presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.”) a quanto espresso dagli art. 4 (“1. Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.”) e 3 (“1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”) del medesimo codice, ma anche in base ad una mera interpretazione letterale, può essere così esplicitato:
Si precisa che per soddisfare tale requisito, il contratto deve avere una durata di almeno 24 mesi consecutivi, deve essere stipulato con un soggetto pubblico o privato e l’importo di euro 1.200.000,00 può essere raggiunto nell’arco dei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando di gara.
2. Con riferimento alla richiesta di chiarimenti sopra riportata, si conferma il chiaro disposto indicato alla let. d) dell’art. 17 del bando disciplinare di gara.
09/01/2025 10:15
Quesito #3
Si richiede un chiarimento operativo in merito alla modalità dimostrativa del possesso del requisito tecnico-professionale.
L’operatore economico, in fase di presentazione dell’offerta, deve:
1) attenersi all'impostazione della domanda di partecipazione di cui al Modello 1 della documentazione di gara provvedendo quindi ad elencare in modalità autocertificativa puntualmente i servizi analoghi svolti nel triennio fino alla concorrenza dell’importo di 1.200.000 € ivi compreso quello di durata non inferiore ai 24 mesi indicando committente, durata e importo
oppure, alternativamente,
2) seppur in maniera irrituale, provvedere già in fase di qualificazione all’immediata comprova del fatturato specifico mediante l’esibizione di attestati certificati e contratti in elenco al punto 6.3 del disciplinare?
Il presente quesito nasce dal presupposto per cui la comprova dei requisiti tecnico professionali è generalmente differita alla fase temporale intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e l’approvazione del medesimo atto.
L’operatore economico, in fase di presentazione dell’offerta, deve:
1) attenersi all'impostazione della domanda di partecipazione di cui al Modello 1 della documentazione di gara provvedendo quindi ad elencare in modalità autocertificativa puntualmente i servizi analoghi svolti nel triennio fino alla concorrenza dell’importo di 1.200.000 € ivi compreso quello di durata non inferiore ai 24 mesi indicando committente, durata e importo
oppure, alternativamente,
2) seppur in maniera irrituale, provvedere già in fase di qualificazione all’immediata comprova del fatturato specifico mediante l’esibizione di attestati certificati e contratti in elenco al punto 6.3 del disciplinare?
Il presente quesito nasce dal presupposto per cui la comprova dei requisiti tecnico professionali è generalmente differita alla fase temporale intercorrente tra la proposta di aggiudicazione e l’approvazione del medesimo atto.
10/01/2025 09:15
Risposta
Le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale vengono rese dall’operatore economico mediante la compilazione e sottoscrizione del modello 1 – istanza di partecipazione.
Tali dichiarazioni, ai sensi del D.P.R 445/2000, saranno oggetto di verifica nei confronti dell’aggiudicatario, mediante uno o più dei documenti elencati al punto 6.3 del disciplinare di gara.
I concorrenti hanno tuttavia la facoltà di procedere all’inserimento dei documenti suddetti nella busta amministrativa.
Tali dichiarazioni, ai sensi del D.P.R 445/2000, saranno oggetto di verifica nei confronti dell’aggiudicatario, mediante uno o più dei documenti elencati al punto 6.3 del disciplinare di gara.
I concorrenti hanno tuttavia la facoltà di procedere all’inserimento dei documenti suddetti nella busta amministrativa.